9.1 Integrazione in caso di malattia degli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 8.7, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, dal 4° giorno fino a guarigione e comunque non oltre i giorni indennizzati dall’INPS.

I tre giorni di carenza, escluse le domeniche e le festività, vengono integrati dalla CIIMLA secondo il seguente schema:

1. per le malattie iniziate prima del 31/12/2007 per gli eventi che superino i 20 giorni;
2. per le malattie iniziate tra il 01/01/2008 e il 31/12/2011 per gli eventi che superino i 17 giorni;
3. per le malattie iniziate tra il 01/01/2012 e il 31/12/2016 per gli eventi che superino i 13 giorni;
4. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2016 per gli eventi che superino i 10 giorni.
5. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2020 per gli eventi che superino i 6 giorni.

9.2 Integrazione in caso di malattia degli apprendisti
La misura dell’indennità giornaliera è pari al 50% della retribuzione di qualifica. Tale indennità è erogata per tutti i giorni lavorativi ed esclusione dei primi tre di calendario; i giorni di carenza saranno retribuiti qualora l’evento sia superiore ai 20 giorni. I lavoratori interessati dovranno inviare alla Cassa i certificati medici e copia della busta paga del mese precedente l’inizio della malattia. A far data dal 01/01/2008 e per le malattie indennizzate dall’Inps per gli apprendisti varranno le regole generali di cui al punto 9.1.

9.3 Integrazione in caso di infortunio degli operai a tempo indeterminato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal sedicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.
Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/2013 l’integrazione spetta a partire dal quattordicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.

9.4 Integrazione in caso di infortunio degli operai a tempo determinato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal giorno successivo all’infortunio fino al termine dello stesso. I tre giorni successivi a quello di infortunio verranno anticipati dall’azienda che verrà rimborsata dalla
Cassa dell’intero costo aziendale previa domanda.

9.5 Retribuzione del giorno dell’infortunio
Per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, la retribuzione relativa al giorno dell’infortunio è a totale carico del datore di lavoro.

9.6 Assegno in caso di infortunio mortale
In caso di infortunio con esito mortale, agli eredi dell’operaio, sia a tempo determinato che indeterminato, verrà erogato un assegno dell’importo di duemila euro.
Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/ 2013 l’importo dell’assegno sarà di tremila euro.

9.7 Integrazione di maternità
La Cassa istituisce una indennità, pari a € 520,00 complessivi per evento, da erogare alle operaie agricole in caso di astensione obbligatoria di maternità riconosciuta dall’INPS.
L’indennità verrà erogata alle lavoratrici che abbiano iniziato il periodo di astensione obbligatoria successivamente al 31/12/2004. Le lavoratrici ne avranno diritto a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione abbiano lavorato per almeno 151 giornate in aziende agricole.

Tale indennità a far data dal 1/1/2008 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data viene così modificata:
1. La relativa indennità viene aumentata da 520 euro a 700 euro.
2. Il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, scende da 151 a 101.

A far data dal 1/1/2013 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, è pari a 51. La integrazione di maternità, a far data dal 01/01/2017 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data, viene aumentato a 1.000 euro, fermo restando il requisito di giornate lavorate.

9.8 Integrazione congedo parentale
A far data dal 01/01/2021 il genitore lavoratore o lavoratrice che dovesse usufruire del congedo parentale pagato dall’INPS per almeno 78 giornate nei 12 mesi precedenti avrà diritto, previo domanda, ad una integrazione a carico della Cassa pari a euro 700. Tale integrazione sarà richiedibile da un solo genitore e solo una volta per ogni figlio.

9.9 Integrazione legge 104 operai a tempo determinato
A far data dal 01/01/2021 la CIIMLA riconoscerà agli operai agricoli a tempo determinato una integrazione rispetto ai giorni di permesso riconosciuti in base all’art. 33 della legge n° 104/1992. Avranno diritto a tale integrazione gli operai agricoli con almeno un contratto di lavoro uguale o superiore ai 6 mesi e con una garanzia di almeno 78 giornate di lavoro.
L’integrazione sarà liquidata a fine anno e sarà pari ad una giornata di retribuzione contrattuale (tariffa oraria di qualifica per 6,5 ore) per ogni mese o frazione di assunzione.

9.10 Criteri per la determinazione delle integrazioni
A – Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia ed infortunio.
a. Le integrazioni di cui ai precedenti punti sono valide a decorrere dalle malattie o infortuni che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2004, per gli eventi precedenti vale quanto previsto dal
precedente regolamento.
b. Per integrazione si intende l’importo derivante dai conteggi sotto indicati al netto delle indennità a carico dell’Istituto.
c. Le giornate da integrare sono calcolate partendo dal giorno di inizio dell’evento fino al centottantesimo giorno nell’anno solare per le malattie, e fino a guarigione clinica per gli
infortuni considerando le normali giornate lavorative comprese nel periodo di malattia o di infortunio.
d. L’importo della retribuzione integrabile è pari alla retribuzione utilizzata dagli Istituti per il calcolo dell’indennità a loro carico.
e. Il numero delle giornate da integrare, punto c), si moltiplica per l’importo della retribuzione integrabile.
f. Dall’importo di cui al punto d) si detrae l’importo corrisposto dall’Istituto stesso. Il risultato ottenuto costituisce l’integrazione che la Cassa dovrà corrispondere all’operaio.

B – Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia, infortunio e maternità.
g. Non sono integrabili gli eventi non indennizzati dagli Istituti come pure non sono integrabili le giornate non indennizzate dagli Istituti.
h. Le prestazioni competono agli operai dipendenti da imprese in regola con il versamento dei contributi alla cassa fino al momento del pagamento dell’integrazione.
i. Le integrazioni sono corrisposte ai lavoratori aventi diritto, previa presentazione di domanda scritta corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato di gestione della Cassa. Le domande, a pena di decadenza, dovranno essere presentate entro 18 mesi dal giorno di pagamento delle indennità da parte degli Istituti
previdenziali.

9.11 Indennità di disoccupazione
Agli operai a tempo indeterminato licenziati non per motivi disciplinari, successivamente alla data del 01/07/2017 sarà riconosciuta una indennità di disoccupazione pari alla mensilità lorda della qualifica contrattuale.
Tale indennità avrà carattere sperimentale e dovrà tenere conto dei vincoli di bilancio dell’ente.

9.12 Pagamento delle integrazioni
La C.I.I.M.L.A. procederà alla liquidazione delle integrazioni previste con cadenza quadrimestrale, di solito nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Saranno liquidate le pratiche pervenute, o completate di documentazione, entro il mese precedente a quello di pagamento. Le integrazioni sono corrisposte al netto delle ritenute di legge; per le aziende che anticipano le
integrazioni in busta-paga, il pagamento è effettuato direttamente alle stesse. Le integrazioni relative all’anno successivo a quello dell’ultimo ruolo emesso sono liquidate dal mese di
ottobre, tale anticipo sarà posto in essere per i dipendenti delle aziende che non hanno debiti nel versamento dei contributi alla Cassa. Le aziende che hanno in corso rateazioni sono considerate regolari se in pari col versamento delle rate.

9.13 Limiti di bilancio
A fronte di significativi avanzi di gestione, il comitato potrà prevedere riduzioni del contributo a favore delle aziende o istituire, anche a titolo sperimentale, nuove prestazioni a favore dei lavoratori del settore. Le prestazioni di cui ai punti precedenti sono comunque collegate alla disponibilità di bilancio. Eventuali disavanzi significativi potranno comportare una modifica della contribuzione o una revisione delle prestazioni per salvaguardare comunque la stabilità della Cassa.

9.14 Anticipo da parte delle aziende
Le aziende che intendono anticipare le prestazioni a carico della Cassa dovranno comunque far pervenire le domande di integrazione dei lavoratori alla Cassa stessa. Nella domanda dovrà essere indicato che si tratta di un trattamento anticipato.
La Cassa rimborserà alle aziende l’importo della prestazione non effettuando alcuna ritenuta.