Regolamento della Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli
C.I.I.M.L.A. Modena
Regolamento della cassa integrativa indennità malattia lavoratori agricoli
La Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (di seguito denominata Cassa) è costituita dalle seguenti associazioni provinciali:
1. Confagricoltura Modena
2. C.I.A. agricoltori italiani Emilia Centro
3. Federazione provinciale Coldiretti Modena
4. Associazione generale cooperative italiane
5. Confcooperative
6. Legacoop
7. FAI-CISL Emilia Centrale
8. FLAI-CGIL di Modena
9. UILA-UIL Modena e Reggio Emilia
Scopo della Cassa è quello di corrispondere agli operai dipendenti da imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti integrativi provinciali del settore agricolo, con diritto alla assistenza previdenziale, una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio.
Il Comitato di gestione di cui al successivo punto 1, salvaguardando il pareggio di bilancio, può deliberare lo svolgimento di altre attività purché di interesse del settore e in linea con le finalità della Cassa. I contratti provinciali di cui sopra potranno demandare alla Cassa ulteriori compiti.
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Per il funzionamento della Cassa, il Comitato di gestione potrà disporre l’assunzione di personale.
Per l’Amministrazione e la gestione della Cassa, viene istituito un apposito Comitato di gestione composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Agricole di cui sopra oltre che dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del comitato sono valide a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti, di questi almeno uno deve essere designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le decisioni del Comitato di gestione dovranno essere sempre prese all’unanimità. Il comitato non potrà ricorrere a votazioni a maggioranza.
I componenti effettivi del Comitato di gestione potranno farsi sostituire alle riunioni da membri supplenti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali agricole con apposita lettera.
Sono compiti del Comitato di gestione: amministrare e gestire la Cassa; approvare il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo annuale; approvare i testi dei modelli di domanda e la documentazione da allegarsi; esaminare i ricorsi e gli esposti sia degli assistiti che dei contribuenti, nonché i necessari accertamenti e la definizione delle singole posizioni.
Il Comitato di gestione dovrà tenere un verbale delle sue sedute. Ai membri del Comitato di gestione e del Comitato esecutivo di cui al successivo punto 3 verrà corrisposto un gettone la cui entità verrà stabilita dal Comitato di gestione.
Il direttore pro-tempore di Confagricoltura Modena è, di diritto, Presidente del Comitato di gestione e gli vengono attribuite tutte le prerogative proprie della carica per quanto riguarda le questioni di carattere ordinario.
Per tutte le operazioni bancarie e finanziarie la sua firma dovrà essere abbinata a quella di un delegato designato dal Comitato di gestione su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Al Presidente non verrà corrisposto alcun compenso ma gli verranno, comunque, rimborsate le spese vive.
Il Comitato di gestione e il Comitato esecutivo, se istituito, si avvarranno della opera di un Segretario per il coordinamento e l’attuazione delle decisioni inerenti ai lavori che dovranno essere svolti dalla Cassa.
Il Segretario viene nominato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.
Il Comitato di Gestione potrà delegare parte dei propri compiti a un Comitato Esecutivo, formato da cinque componenti oltre al Presidente (di cui due designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e tre designati dalle organizzazioni sindacali) all’interno dei componenti del Comitato di gestione.
Dovranno di volta in volta, essere stilati i verbali delle sedute. Potranno essere nominati membri supplenti con le stesse modalità previste per il Comitato di gestione.
La Cassa ha la propria sede ed i relativi uffici in Via Diena n. 5.
Per dare esecuzione agli scopi della Cassa e far fronte alle spese di gestione, è stabilito a carico dei datori di lavoro un contributo pari allo 1% del salario medio convenzionale degli OTD della Provincia di Modena, stabilito dall’articolo 28 del DPR 27-4-68 n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, da valere per ogni giornata di lavoro degli operai sia a tempo determinato che a tempo indeterminato assunti come risulterà dal ruolo dell’Ufficio Contributi Agricoli Unificati per l’anno 1995 e precedenti e dal ruolo INPS per gli anni seguenti.
Dall’1-1-2002 l’importo sarà espresso in Euro con arrotondamento al secondo decimale. A partire dall’1-1-1999 l’importo giornaliero è arrotondato per eccesso ad importo multiplo di quattro.
Tale contributo sarà adeguato dai contratti provinciali di cui in premessa in relazione alle effettive necessità della Cassa.
La riscossione del contributo, che avverrà congiuntamente alla riscossione del contributo dovuto per assistenza sindacale contrattuale provinciale, sarà effettuata direttamente dalla Cassa oppure potrà essere affidata all’INPS o ad altro Ente o Istituto, mediante apposita convenzione.
Fino all’anno 2005, contributi relativi alle giornate 2004, il contributo resta pari all’0,80% del salario medio convenzionale degli OTD della Provincia di Modena, stabilito dall’articolo 28 del DPR 27-4-68 n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.
A far data dal 01/01/2009 il Comitato, con apposita delibera, potrà decidere di ridurre il contributo a carico delle giornate effettuate da lavoratori a tempo indeterminato, la riduzione potrà essere fino ad un massimo di 10 centesimi di euro.
Il Comitato, tenendo conto delle prestazioni da erogare e del pareggio di bilancio, confermerà o modificherà di anno in anno l’importo del contributo tramite apposito accordo sottoscritto.
Per rendere più efficace la riscossione dei contributi, le aziende dovranno inviare alla Cassa copia dei modelli DMAG contestualmente alla presentazione all’INPS.
Dal 1° ottobre 2008, per il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si obbligano a fornire alla Cassa, anche tramite gli uffici paghe delle rispettive Associazioni, elenchi degli infortuni avvenuti o copia delle relative denunce.
I dati verranno forniti contestualmente alla consegna dei modelli DMAG.
9.1 Integrazione in caso di malattia degli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 8.7, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, dal 4° giorno fino a guarigione e comunque non oltre i giorni indennizzati dall’INPS.
I tre giorni di carenza, escluse le domeniche e le festività, vengono integrati dalla CIIMLA secondo il seguente schema:
1. per le malattie iniziate prima del 31/12/2007 per gli eventi che superino i 20 giorni;
2. per le malattie iniziate tra il 01/01/2008 e il 31/12/2011 per gli eventi che superino i 17 giorni;
3. per le malattie iniziate tra il 01/01/2012 e il 31/12/2016 per gli eventi che superino i 13 giorni;
4. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2016 per gli eventi che superino i 10 giorni.
5. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2020 per gli eventi che superino i 6 giorni.
9.2 Integrazione in caso di malattia degli apprendisti
La misura dell’indennità giornaliera è pari al 50% della retribuzione di qualifica. Tale indennità è erogata per tutti i giorni lavorativi ed esclusione dei primi tre di calendario; i giorni di carenza saranno retribuiti qualora l’evento sia superiore ai 20 giorni. I lavoratori interessati dovranno inviare alla Cassa i certificati medici e copia della busta paga del mese precedente l’inizio della malattia. A far data dal 01/01/2008 e per le malattie indennizzate dall’Inps per gli apprendisti varranno le regole generali di cui al punto 9.1.
9.3 Integrazione in caso di infortunio degli operai a tempo indeterminato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal sedicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.
Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/2013 l’integrazione spetta a partire dal quattordicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.
9.4 Integrazione in caso di infortunio degli operai a tempo determinato
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal giorno successivo all’infortunio fino al termine dello stesso. I tre giorni successivi a quello di infortunio verranno anticipati dall’azienda che verrà rimborsata dalla
Cassa dell’intero costo aziendale previa domanda.
9.5 Retribuzione del giorno dell’infortunio
Per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, la retribuzione relativa al giorno dell’infortunio è a totale carico del datore di lavoro.
9.6 Assegno in caso di infortunio mortale
In caso di infortunio con esito mortale, agli eredi dell’operaio, sia a tempo determinato che indeterminato, verrà erogato un assegno dell’importo di duemila euro.
Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/ 2013 l’importo dell’assegno sarà di tremila euro.
9.7 Integrazione di maternità
La Cassa istituisce una indennità, pari a € 520,00 complessivi per evento, da erogare alle operaie agricole in caso di astensione obbligatoria di maternità riconosciuta dall’INPS.
L’indennità verrà erogata alle lavoratrici che abbiano iniziato il periodo di astensione obbligatoria successivamente al 31/12/2004. Le lavoratrici ne avranno diritto a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione abbiano lavorato per almeno 151 giornate in aziende agricole.
Tale indennità a far data dal 1/1/2008 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data viene così modificata:
1. La relativa indennità viene aumentata da 520 euro a 700 euro.
2. Il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, scende da 151 a 101.
A far data dal 1/1/2013 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, è pari a 51. La integrazione di maternità, a far data dal 01/01/2017 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data, viene aumentato a 1.000 euro, fermo restando il requisito di giornate lavorate.
9.8 Integrazione congedo parentale
A far data dal 01/01/2021 il genitore lavoratore o lavoratrice che dovesse usufruire del congedo parentale pagato dall’INPS per almeno 78 giornate nei 12 mesi precedenti avrà diritto, previo domanda, ad una integrazione a carico della Cassa pari a euro 700. Tale integrazione sarà richiedibile da un solo genitore e solo una volta per ogni figlio.
9.9 Integrazione legge 104 operai a tempo determinato
A far data dal 01/01/2021 la CIIMLA riconoscerà agli operai agricoli a tempo determinato una integrazione rispetto ai giorni di permesso riconosciuti in base all’art. 33 della legge n° 104/1992. Avranno diritto a tale integrazione gli operai agricoli con almeno un contratto di lavoro uguale o superiore ai 6 mesi e con una garanzia di almeno 78 giornate di lavoro.
L’integrazione sarà liquidata a fine anno e sarà pari ad una giornata di retribuzione contrattuale (tariffa oraria di qualifica per 6,5 ore) per ogni mese o frazione di assunzione.
9.10 Criteri per la determinazione delle integrazioni
A – Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia ed infortunio.
a. Le integrazioni di cui ai precedenti punti sono valide a decorrere dalle malattie o infortuni che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2004, per gli eventi precedenti vale quanto previsto dal
precedente regolamento.
b. Per integrazione si intende l’importo derivante dai conteggi sotto indicati al netto delle indennità a carico dell’Istituto.
c. Le giornate da integrare sono calcolate partendo dal giorno di inizio dell’evento fino al centottantesimo giorno nell’anno solare per le malattie, e fino a guarigione clinica per gli
infortuni considerando le normali giornate lavorative comprese nel periodo di malattia o di infortunio.
d. L’importo della retribuzione integrabile è pari alla retribuzione utilizzata dagli Istituti per il calcolo dell’indennità a loro carico.
e. Il numero delle giornate da integrare, punto c), si moltiplica per l’importo della retribuzione integrabile.
f. Dall’importo di cui al punto d) si detrae l’importo corrisposto dall’Istituto stesso. Il risultato ottenuto costituisce l’integrazione che la Cassa dovrà corrispondere all’operaio.
B – Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia, infortunio e maternità.
g. Non sono integrabili gli eventi non indennizzati dagli Istituti come pure non sono integrabili le giornate non indennizzate dagli Istituti.
h. Le prestazioni competono agli operai dipendenti da imprese in regola con il versamento dei contributi alla cassa fino al momento del pagamento dell’integrazione.
i. Le integrazioni sono corrisposte ai lavoratori aventi diritto, previa presentazione di domanda scritta corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato di gestione della Cassa. Le domande, a pena di decadenza, dovranno essere presentate entro 18 mesi dal giorno di pagamento delle indennità da parte degli Istituti
previdenziali.
9.11 Indennità di disoccupazione
Agli operai a tempo indeterminato licenziati non per motivi disciplinari, successivamente alla data del 01/07/2017 sarà riconosciuta una indennità di disoccupazione pari alla mensilità lorda della qualifica contrattuale.
Tale indennità avrà carattere sperimentale e dovrà tenere conto dei vincoli di bilancio dell’ente.
9.12 Pagamento delle integrazioni
La C.I.I.M.L.A. procederà alla liquidazione delle integrazioni previste con cadenza quadrimestrale, di solito nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Saranno liquidate le pratiche pervenute, o completate di documentazione, entro il mese precedente a quello di pagamento. Le integrazioni sono corrisposte al netto delle ritenute di legge; per le aziende che anticipano le
integrazioni in busta-paga, il pagamento è effettuato direttamente alle stesse. Le integrazioni relative all’anno successivo a quello dell’ultimo ruolo emesso sono liquidate dal mese di
ottobre, tale anticipo sarà posto in essere per i dipendenti delle aziende che non hanno debiti nel versamento dei contributi alla Cassa. Le aziende che hanno in corso rateazioni sono considerate regolari se in pari col versamento delle rate.
9.13 Limiti di bilancio
A fronte di significativi avanzi di gestione, il comitato potrà prevedere riduzioni del contributo a favore delle aziende o istituire, anche a titolo sperimentale, nuove prestazioni a favore dei lavoratori del settore. Le prestazioni di cui ai punti precedenti sono comunque collegate alla disponibilità di bilancio. Eventuali disavanzi significativi potranno comportare una modifica della contribuzione o una revisione delle prestazioni per salvaguardare comunque la stabilità della Cassa.
9.14 Anticipo da parte delle aziende
Le aziende che intendono anticipare le prestazioni a carico della Cassa dovranno comunque far pervenire le domande di integrazione dei lavoratori alla Cassa stessa. Nella domanda dovrà essere indicato che si tratta di un trattamento anticipato.
La Cassa rimborserà alle aziende l’importo della prestazione non effettuando alcuna ritenuta.
10.1 Convenzioni
La C.I.I.M.L.A., allo scopo di favorire una sempre maggiore cultura della salute e sicurezza nel lavoro agricolo, si attiverà per stipulare con uno o più studi di medici del lavoro apposite convenzioni a favore delle aziende agricole e cooperative della provincia di Modena.
10.2 Fondo sicurezza del lavoro in agricoltura
La parti si impegnano a ricostituire il Fondo Sicurezza del Lavoro in Agricoltura di cui all’art. 10 del Regolamento del 26 settembre 2018 contestualmente agli adempimenti degli impegni previsti dall’art. 34 del CPL del 21 settembre 2021.
Modalità di presentazione delle domande, modulistica e documenti da allegare saranno definiti con apposita delibera del Comitato di gestione.
Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato di gestione anche a seguito di variazioni derivanti dai contratti provinciali del settore.
Erogazioni
Erogazioni
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 8.7, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, dal 4° giorno fino a guarigione e comunque non oltre i giorni indennizzati dall’INPS.
I tre giorni di carenza, escluse le domeniche e le festività, vengono integrati dalla CIIMLA secondo il seguente schema:
1. per le malattie iniziate prima del 31/12/2007 per gli eventi che superino i 20 giorni;
2. per le malattie iniziate tra il 01/01/2008 e il 31/12/2011 per gli eventi che superino i 17 giorni;
3. per le malattie iniziate tra il 01/01/2012 e il 31/12/2016 per gli eventi che superino i 13 giorni;
4. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2016 per gli eventi che superino i 10 giorni.
5. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2020 per gli eventi che superino i 6 giorni.
La misura dell’indennità giornaliera è pari al 50% della retribuzione di qualifica. Tale indennità è erogata per tutti i giorni lavorativi ed esclusione dei primi tre di calendario; i giorni di carenza saranno retribuiti qualora l’evento sia superiore ai 20 giorni. I lavoratori interessati dovranno inviare alla Cassa i certificati medici e copia della busta paga del mese precedente l’inizio della malattia.
A far data dal 01/01/2008 e per le malattie indennizzate dall’Inps per gli apprendisti varranno le regole generali di cui al punto 9.1.
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal sedicesimo giorno fino al termine dell’infortunio. Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/2013 l’integrazione spetta a partire dal quattordicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.
L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore.
L’integrazione spetta a partire dal giorno successivo all’infortunio fino al termine dello stesso. I tre giorni successivi a quello di infortunio verranno anticipati dall’azienda che verrà rimborsata dalla Cassa dell’intero costo aziendale previa domanda.
Agli operai a tempo indeterminato licenziati non per motivi disciplinari, successivamente alla data del 01/07/2017 sarà riconosciuta una indennità di disoccupazione pari alla mensilità lorda della qualifica contrattuale. Tale indennità avrà carattere sperimentale e dovrà tenere conto dei vincoli di bilancio dell’ente.
Per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, la retribuzione relativa al giorno dell’infortunio è a totale carico del datore di lavoro.
In caso di infortunio con esito mortale, agli eredi dell’operaio, sia a tempo determinato che indeterminato, verrà erogato un assegno dell’importo di duemila euro.
Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/2013 l’importo dell’assegno sarà di tremila euro.
La Cassa istituisce una indennità, pari a € 520,00 complessivi per evento, da erogare alle operaie agricole in caso di astensione obbligatoria di maternità riconosciuta dall’INPS.
L’indennità verrà erogata alle lavoratrici che abbiano iniziato il periodo di astensione obbligatoria successivamente al 31/12/2004. Le lavoratrici ne avranno diritto a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione abbiano lavorato per almeno 151 giornate in aziende agricole.
Tale indennità a far data dal 1/1/2008 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data viene così modificata:
1. La relativa indennità viene aumentata da 520 euro a 700 euro.
2. Il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, scende da 151 a 101.
A far data dal 1/1/2013 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, è pari a 51. La integrazione di maternità, a far data dal 01/01/2017 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data, viene aumentato a 1.000 euro, fermo restando il requisito di giornate lavorate.
A far data dal 01/01/2021 il genitore lavoratore o lavoratrice che dovesse usufruire del congedo parentale pagato dall’INPS per almeno 78 giornate nei 12 mesi precedenti avrà diritto, previo domanda, ad una integrazione a carico della Cassa pari a euro 700. Tale integrazione sarà richiedibile da un solo genitore e solo una volta per ogni figlio.
A far data dal 01/01/2021 la CIIMLA riconoscerà agli operai agricoli a tempo determinato una integrazione rispetto ai giorni di permesso riconosciuti in base all’art. 33 della legge n° 104/1992. Avranno diritto a tale integrazione gli operai agricoli con almeno un contratto di lavoro uguale o superiore ai 6 mesi e con una garanzia di almeno 78 giornate di lavoro.
L’integrazione sarà liquidata a fine anno e sarà pari ad una giornata di retribuzione contrattuale (tariffa oraria di qualifica per 6,5 ore) per ogni mese o frazione di assunzione.
Integrazioni
Criteri per la determinazione delle integrazioni
Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia ed infortunio.
A) Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia ed infortunio.
a. Le integrazioni di cui ai precedenti punti sono valide a decorrere dalle malattie o infortuni che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2004, per gli eventi precedenti vale quanto previsto dal precedente regolamento.
b. Per integrazione si intende l’importo derivante dai conteggi sotto indicati al netto delle indennità a carico dell’Istituto.
c. Le giornate da integrare sono calcolate partendo dal giorno di inizio dell’evento fino al centottantesimo giorno nell’anno solare per le malattie, e fino a guarigione clinica per gli infortuni considerando le normali giornate lavorative comprese nel periodo di malattia o di
infortunio.
d. L’importo della retribuzione integrabile è pari alla retribuzione utilizzata dagli Istituti per il calcolo dell’indennità a loro carico.
e. Il numero delle giornate da integrare, punto c), si moltiplica per l’importo della retribuzione integrabile.
f. Dall’importo di cui al punto d) si detrae l’importo corrisposto dall’Istituto stesso. Il risultato ottenuto costituisce l’integrazione che la Cassa dovrà corrispondere all’operaio.
B) Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia, infortunio e maternità.
Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia, infortunio e maternità.
g. Non sono integrabili gli eventi non indennizzati dagli Istituti come pure non sono integrabili le giornate non indennizzate dagli Istituti.
h. Le prestazioni competono agli operai dipendenti da imprese in regola con il versamento dei contributi alla cassa fino al momento del pagamento dell’integrazione.
i. Le integrazioni sono corrisposte ai lavoratori aventi diritto, previa presentazione di domanda scritta corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato di gestione della Cassa. Le domande, a pena di decadenza, dovranno essere presentate entro 18 mesi dal giorno di pagamento delle indennità da parte degli Istituti previdenziali.
Integrazioni
Pagamento delle integrazioni
Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia ed infortunio.
Pagamento delle integrazioni.
La C.I.I.M.L.A. procederà alla liquidazione delle integrazioni previste con cadenza quadrimestrale, di solito nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Saranno liquidate le pratiche pervenute, o completate di
documentazione, entro il mese precedente a quello di pagamento.
Le integrazioni sono corrisposte al netto delle ritenute di legge; per le aziende che anticipano le integrazioni in busta-paga, il pagamento è effettuato direttamente alle stesse.
Le integrazioni relative all’anno successivo a quello dell’ultimo ruolo emesso sono liquidate dal mese di ottobre, tale anticipo sarà posto in essere per i dipendenti delle aziende che non hanno debiti nel versamento dei contributi alla Cassa.
Le aziende che hanno in corso rateazioni sono considerate regolari se in pari col versamento delle rate.
Limiti di bilancio.
Criteri comuni per la liquidazione delle integrazioni di malattia, infortunio e maternità.
A fronte di significativi avanzi di gestione, il comitato potrà prevedere riduzioni del contributo a favore delle aziende o istituire, anche a titolo sperimentale, nuove prestazioni a favore dei lavoratori del settore.
Le prestazioni di cui ai punti precedenti sono comunque collegate alla disponibilità di bilancio.
Eventuali disavanzi significativi potranno comportare una modifica della contribuzione o una revisione delle prestazioni per salvaguardare comunque la stabilità della Cassa.
Le aziende che intendono anticipare le prestazioni a carico della Cassa dovranno comunque far pervenire le domande di integrazione dei lavoratori alla Cassa stessa. Nella domanda dovrà essere indicato che si tratta di un trattamento anticipato.
Organi
Comitato di gestione
Comitato di gestione
Per l’Amministrazione e la gestione della Cassa, viene istituito un apposito Comitato di gestione composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Agricole di cui sopra oltre che dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del comitato sono valide a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti, di questi almeno uno deve essere designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le decisioni del Comitato di gestione dovranno essere sempre prese all’unanimità. Il comitato non potrà ricorrere a votazioni a maggioranza.
I componenti effettivi del Comitato di gestione potranno farsi sostituire alle riunioni da membri supplenti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali agricole con apposita lettera.
Sono compiti del Comitato di gestione: amministrare e gestire la Cassa; approvare il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo annuale; approvare i testi dei modelli di domanda e la documentazione da allegarsi; esaminare i ricorsi e gli esposti sia degli assistiti che dei contribuenti, nonché i necessari accertamenti e la definizione delle singole posizioni.
Il Comitato di gestione dovrà tenere un verbale delle sue sedute. Ai membri del Comitato di gestione e del Comitato esecutivo di cui al successivo punto 3 verrà corrisposto un gettone la cui entità verrà stabilita dal Comitato di gestione.
Presidenza del comitato
Presidenza del comitato
Il direttore pro-tempore di Confagricoltura Modena è, di diritto, Presidente del Comitato di gestione e gli vengono attribuite tutte le prerogative proprie della carica per quanto riguarda le questioni di carattere ordinario.
Per tutte le operazioni bancarie e finanziarie la sua firma dovrà essere abbinata a quella di un delegato designato dal Comitato di gestione su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Al Presidente non verrà corrisposto alcun compenso ma gli verranno, comunque, rimborsate le spese vive.
Segretario
Segretario
Il Comitato di gestione e il Comitato esecutivo, se istituito, si avvarranno della opera di un Segretario per il coordinamento e l’attuazione delle decisioni inerenti ai lavori che dovranno essere svolti dalla Cassa.
Il Segretario viene nominato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.
Comitato esecutivo
Comitato esecutivo
Il Comitato di Gestione potrà delegare parte dei propri compiti a un Comitato Esecutivo, formato da cinque componenti oltre al Presidente (di cui due designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e tre designati dalle organizzazioni sindacali) all’interno dei componenti del Comitato di gestione.
Dovranno di volta in volta, essere stilati i verbali delle sedute.
Potranno essere nominati membri supplenti con le stesse modalità previste per il Comitato di gestione.
Sede della “cassa”
Sede della “cassa”
La Cassa ha la propria sede e i relativi uffici in Via Diena n. 5.
Personale dell’ufficio
Personale dell’ufficio
Per il funzionamento della Cassa, il Comitato di gestione potrà disporre l’assunzione di personale.