La Cassa istituisce una indennità, pari a € 520,00 complessivi per evento, da erogare alle operaie agricole in caso di astensione obbligatoria di maternità riconosciuta dall’INPS.
L’indennità verrà erogata alle lavoratrici che abbiano iniziato il periodo di astensione obbligatoria successivamente al 31/12/2004. Le lavoratrici ne avranno diritto a condizione che nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione abbiano lavorato per almeno 151 giornate in aziende agricole.
Tale indennità a far data dal 1/1/2008 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data viene così modificata:
1. La relativa indennità viene aumentata da 520 euro a 700 euro.
2. Il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, scende da 151 a 101.
A far data dal 1/1/2013 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l’inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione, è pari a 51. La integrazione di maternità, a far data dal 01/01/2017 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data, viene aumentato a 1.000 euro, fermo restando il requisito di giornate lavorate.
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