A far data dal 01/01/2021 la CIIMLA riconoscerà agli operai agricoli a tempo determinato una integrazione rispetto ai giorni di permesso riconosciuti in base all’art. 33 della legge n° 104/1992. Avranno diritto a tale integrazione gli operai agricoli con almeno un contratto di lavoro uguale o superiore ai 6 mesi e con una garanzia di almeno 78 giornate di lavoro.
L’integrazione sarà liquidata a fine anno e sarà pari ad una giornata di retribuzione contrattuale (tariffa oraria di qualifica per 6,5 ore) per ogni mese o frazione di assunzione.
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