L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 8.7, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, dal 4° giorno fino a guarigione e comunque non oltre i giorni indennizzati dall’INPS.
I tre giorni di carenza, escluse le domeniche e le festività, vengono integrati dalla CIIMLA secondo il seguente schema:
1. per le malattie iniziate prima del 31/12/2007 per gli eventi che superino i 20 giorni;
2. per le malattie iniziate tra il 01/01/2008 e il 31/12/2011 per gli eventi che superino i 17 giorni;
3. per le malattie iniziate tra il 01/01/2012 e il 31/12/2016 per gli eventi che superino i 13 giorni;
4. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2016 per gli eventi che superino i 10 giorni.
5. per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2020 per gli eventi che superino i 6 giorni.