L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore. L’integrazione spetta a partire dal sedicesimo giorno fino al termine dell’infortunio. Per gli infortuni iniziati a decorrere dal 01/01/2013 l’integrazione spetta a partire dal quattordicesimo giorno fino al termine dell’infortunio.