L’integrazione dovrà assicurare la retribuzione di cui alla lettera d) del successivo punto 9.10, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore.
L’integrazione spetta a partire dal giorno successivo all’infortunio fino al termine dello stesso. I tre giorni successivi a quello di infortunio verranno anticipati dall’azienda che verrà rimborsata dalla Cassa dell’intero costo aziendale previa domanda.